STATUTO ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA di KINESIOLOGIA SPECIALIZZATA
Associazione Italiana
di Kinesiologia Specializzata
Statuto Associativo
Aggiornato al 17 luglio 2020
Articolo 1
Costituzione
È costituita l'Associazione di categoria denominata: “Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata” in breve denominata "A.K.S.I.".
L "A.K.S.I." ha facoltà di aderire a una o più Associazioni internazionali di categoria.
Articolo 2
Sede
L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Eleonora Duse, 3
Articolo 3
Oggetto e scopo
1) L'Associazione agisce nel campo della Kinesiologia Specializzata, la quale attraverso il test muscolare quale strumento proprio della Kinesiologia Specializzata, promuove e mantiene l'equilibrio energetico dell'individuo utilizzando specifiche tecniche.
2) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha i seguenti scopi:
a) Diffondere le tecniche della Kinesiologia Specializzata;
b) Organizzare convegni, incontri culturali, corsi, incontri di studio, manifestazioni;
c) Promuovere attività di ricerca ed editoriale inerenti alla Kinesiologia Specializzata;
d) Promuovere e incentivare la formazione professionale in Kinesiologia dei propri associati;
e) Rappresentare in Italia le organizzazioni nazionali e internazionali di Kinesiologia Specializzata con finalità e scopi similari;
f) Rappresentare in Italia la Kinesiologia attraverso sedi regionali e/o forme organizzative e funzionali decentrate (punti A.K.S.I.) a livello regionale;
g) Mantenere collegamenti con analoghe Associazioni nazionali e internazionali;
h) Intraprendere collaborazioni con Enti e Istituzioni con finalità similari;
i) Tutelare gli interessi professionali dei Soci di fronte alle Istituzioni e ai terzi in genere;
j) Fornire ai Soci informazioni di carattere fiscale e legale in merito alla professione;
k) Rappresentare i propri iscritti di fronte alle Istituzioni nazionali e Internazionali al fine del riconoscimento delle professioni rappresentate dall'Associazione;
l) Offrire strumenti a tutela dell’utenza anche tramite l’istituzione di uno sportello del cittadino consumatore/utente previsto dalla legge n. 4/2013;
m) Assicurare l’aggiornamento professionale continuo per i Soci;n) Prevedere gli standard qualitativi e di qualificazione professionale secondo l’art. 7 della legge 4/2013 per il rilascio dell’attestazione.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 4
Patrimonio ed entrate dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati sino ad ora dai Soci ed esistenti nelle casse sociali.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) Dei versamenti effettuati dai Soci e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;b) Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;c) Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività nei limiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi eventualmente all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla medesima e la quota annuale per tutti gli iscritti all’Associazione, quali Soci ordinari. Quest'ultima dovrà essere versata ogni anno da tutti i Soci iscritti dal 1° gennaio di ogni anno ed entro il 31 marzo.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 5
Soci
1) Sono Soci dell'Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza e si suddividono in:
· Soci ordinari;
· Soci ordinari sostenitori;
· Soci ordinari beneficiati base, avanzato e professionale dell'Associazione.
2) Sono Soci ordinari:
a) coloro che utilizzano la Kinesiologia nella propria pratica professionale. Essi devono aver superato l’esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. davanti alla Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I. giusto quanto specificato al successivo art. 6 per essere inseriti nel Registro Professionale dell’Associazione di cui al successivo art. 7. Dovranno essere in possesso di attestato rilasciato dai vari Enti di formazione dopo aver svolto e completato un programma formativo secondo gli standard approvati dall’Associazione. Il rapporto di affiliazione tra l’Associazione e gli Enti di formazione è regolato da norma a parte redatta dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Professionisti.b) Sono ammessi come Soci ordinari anche i professionisti in possesso di un attestato rilasciato da Associazioni ed Enti di rilievo (ritenuti tali a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’A.K.S.I.) che regolamentano la professione kinesiologica, ove vi sia corrispondenza con il piano formativo e con i contenuti didattici di una figura professionale riconosciuta dall’A.K.S.I., dopo aver superato l’esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. davanti alla Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I..
3) È obbligatorio per i Soci ordinari essere in possesso di una polizza di assicurazione RCT professionale connessa all’attività da loro svolta.
4) Sono Soci ordinari sostenitori dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo con propria delibera motivata.
5) Sono Soci ordinari beneficiati base dell'Associazione:
a) Gli allievi in fase di scolarizzazione iscritti ai corsi di vario livello di formazione professionale;b) Coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere;
Sono Soci ordinari beneficiati avanzati dell'Associazione:
a) Gli Istruttori di vario livello, riconosciuti dall’Associazione;
b) Coloro che hanno terminato l’iter di studi professionale riconosciuto dall’A.K.S.I. presso gli Enti di formazione affiliati o in fase di affiliazione e che non hanno ancora sostenuto l’esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. davanti alla Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I.;c) Coloro che hanno frequentato un corso professionale di Kinesiologia e conseguito il relativo attestato in differenti nazioni, che sono in attesa dell’approvazione dell’iter frequentato, da parte dell’A.K.S.I. e che non hanno ancora sostenuto l’esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. davanti alla Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I..
Sono Soci ordinari beneficiati professionali dell'Associazione:
a) I professionisti di altri settori nell’ambito delle Discipline Bio Naturali o di professioni che si occupano di benessere (valutate idonee a insindacabile giudizio della Commissione Professionisti), che hanno seguito un corso di formazione, per l’acquisizione di competenze in Kinesiologia, riconosciuto dall’A.K.S.I. con l’emissione, a fine percorso, da parte dell’A.K.S.I. di un Attestato di partecipazione che riporti la qualifica professionale del proprio settore, con l’aggiunta della dicitura “con competenze in Kinesiologia”.
6) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
7) L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nella misura specificata all’Articolo 10 comma 1.
8) Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione sulla scorta di quanto specificato all’Articolo 10 comma 1 e all'Articolo 13 comma 7.
9) Chi intende aderire all'Associazione, deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Alla domanda dei Soci ordinari va allegata la documentazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio diverrà effettiva qualora il Socio ammesso avrà assolto il pagamento dell'eventuale quota di ammissione e quella annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
10) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento o comunque entro la prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
11) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, mediante comunicazione scritta, che pervenga al Consiglio Direttivo tramite pec o e-mail con ricevuta ovvero raccomandata a.r. ovvero con raccomandata a mano, dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tale recesso ha efficacia immediata.
12) In presenza di gravi motivi, ovvero perdita dei requisiti per l'ammissione, per mancato pagamento di una o più annualità, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
13) I Soci ordinari beneficiati aderiscono all’Associazione versando una quota minore rispetto ai Soci ordinari
Articolo 6
Ammissione al Registro Professionale A.K.S.I.
1) L’ammissione al Registro Professionale dell’Associazione è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame dinnanzi alla Commissione esaminatrice dell’A.K.S.I. I Membri della Commissione esaminatrice, individuati rispettivamente in base al tipo di professionalità dei candidati, sono scelti tra i Professionisti iscritti al Registro Professionale A.K.S.I. che hanno maturato una esperienza professionale di almeno 4 anni. Oltre ai Membri effettivi della Commissione d’esame, vengono nominati altrettanti Membri supplenti cui compete la funzione di sostituire i Membri effettivi che, per qualunque motivo, si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle operazioni della Commissione d'esame. Coloro che intendono sostenere l'esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. debbono farne domanda al Consiglio Direttivo allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti di cui alle lettere a) e b), del successivo art. 7 e relativo regolamento. Sono ammessi al Registro Professionale A.K.S.I. anche i professionisti in possesso di un attestato rilasciato da Associazioni ed Enti di rilievo che regolamentano la professione kinesiologica come già definito all’art. 5, comma 2, lettera b).
2) I Professionisti che hanno acquisito un titolo, i cui percorsi formativi vengono dismessi a partire dal 2021, fatto salvo la conclusione di tali percorsi entro la data del 2024, mantengono il titolo di Professionista nella categoria acquisita, fino ad esaurimento degli iscritti nella categoria medesima.
3) Il Consiglio Direttivo emana i regolamenti specifici che precisano e disciplinano le formalità e le procedure da adottarsi per l’esame. Tale predetto regolamento/i costituisce/costituiscono regolamento attuativo e non dovrà/dovranno essere soggetto alle variazioni secondo quanto previsto all’Art. 10 comma 2, e le sue eventuali modifiche potranno essere unicamente effettuate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Iscrizione al Registro Professionale A.K.S.I.
L'iscrizione al Registro Professionale dell’Associazione è disposta dal Consiglio Direttivo su istanza dell'interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere in possesso dell'Attestato, rilasciato da uno degli Enti di formazione riconosciuti e affiliati o in fase di affiliazione all’A.K.S.I. in base ai programmi e agli standard riconosciuti dall’Associazione, secondo lo specifico iter formativo, come indicato all’art. 5 comma 2.
b) Essere in possesso del titolo di Diploma di Scuola Media Superiore.
c) Aver conseguito l’ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. di cui al precedente articolo 6;
d) Essere in regola con gli aggiornamenti professionali obbligatori;
e) Essere in possesso di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività professionale, qualora diversa da quella proposta dall’A.K.S.I.. Tale predetto documento potrà essere inviato anche nei trenta giorni successivi alla data di conseguimento del titolo;f) L’impegno a svolgere la professione con onestà, lealtà e correttezza, nel rispetto del presente Statuto, delle norme e del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione, sottoscrivendo davanti alla Commissione d’esame dell’A.K.S.I. il documento di accettazione e impegno al rispetto del precitato Codice.
Qualora si verifichi la mancanza del requisito di cui alla lettera b), l'Ente di formazione di provenienza potrà rilasciare al candidato che ha completato il corso di studi, un attestato, e inviarne una copia all’A.K.S.I.. Il candidato potrà a sua volta, richiedere di essere sottoposto all’esame di ammissione al Registro Professionale A.K.S.I. solo quando sarà entrato in possesso dei requisiti previsti, ovvero avrà conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore. L’iscritto che sia stato cancellato dal Registro Professionale A.K.S.I. per perdita del requisito di cui alle lettere d), e) ed f) ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio Direttivo allegando i documenti comprovanti il riacquisto/possesso dei requisiti medesimi e dietro pagamento della quota annuale di iscrizione con l’aggiunta del 10% delle quote annuali di iscrizione non onorate.
Articolo 8
Organi dell'Associazione
1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Articolo 9
Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo entro il 30 giugno.
Essa inoltre:
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sul trasferimento della sede legale dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il venti per cento degli aderenti o da almeno due terzi dei Consiglieri.
La convocazione è fatta ai Soci mediante lettera raccomandata a/r ovvero altro mezzo elettronico (fax, e-mail). L’avviso deve contenere l'indicazione del luogo di convocazione, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno. Esso è spedito all'indirizzo, o al fax o all'e-mail, risultanti dal Libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Gli associati hanno l’obbligo di mantenere attiva ed efficiente la propria casella e-mail comunicata all’Associazione. Eventuali modifiche della propria e-mail debbono essere prontamente segnalate alla segreteria dell’Associazione.
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. La presenza all’Assemblea è accettabile anche in modalità telematica, dando la possibilità che uno o più soci partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato per la convocazione. La partecipazione a distanza all’Assemblea presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
a) visione degli atti della riunione;
b) intervento nella discussione;
c) scambio di documenti;
d) votazione;e) approvazione del verbale.
Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza. La convocazione dell’Assemblea per lo svolgimento della quale è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Segretario o di chi ne fa le sue veci, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, tramite fax o posta elettronica, indicando gli strumenti telematici che verranno utilizzati per consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, le modalità di adesione e il numero massimo di soci che potranno partecipare all’Assemblea per via telematica in funzione della tecnologia a disposizione al momento dell’Assemblea. Ogni socio che desidera partecipare all’Assemblea in modalità telematica come indicato nella comunicazione ricevuta, deve darne conferma scritta, tramite posta elettronica o fax, fino a tre giorni prima della data prevista per l’Assemblea. Sono ammessi all’Assemblea in modalità telematica i soci che ne hanno fatto richiesta entro i termini previsti e fino all’esaurimento del numero massimo previsto per tale opzione, come definito nella comunicazione inviata dal Segretario o di chi ne fa le sue veci. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L’assemblea “totalitaria”, ossia che fa registrare la partecipazione di tutti gli aventi diritto, è comunque validamente convocata anche in difetto dell’osservanza delle modalità di convocazione di cui al presente articolo.
Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per le deliberazioni di modifica dello Statuto dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente qualora eletto, in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente dell'Associazione. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Gli associati che dovessero trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interessi debbono astenersi sia dalla discussione che dal successivo voto, uscendo dalla stanza, anche virtuale, in cui si tiene l’assemblea.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo
1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea all'atto della nomina da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è composto per almeno l'80% da Soci ordinari. Non possono far parte del Consiglio Direttivo soggetti che ricoprono cariche direttive presso Associazioni aventi il medesimo o similare oggetto sociale.
2) I Membri del Consiglio Direttivo devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per un massimo di cinque anni e sono rieleggibili per un massimo di due ulteriori mandati consecutivi completi ad eccezione del Presidente come specificato all’art.11, comma 4. Possono tornare ad essere rieletti dopo un periodo di cinque anni corrispondente a un intero mandato.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
I Soci che ricoprono cariche sociali sono tenuti a non prendere iniziative che possono configurare situazione di conflitto di interessi.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
b) La nomina del Segretario, del Tesoriere ed eventualmente uno o due Vice Presidente da scegliersi tutti tra i Consiglieri eletti;
c) La nomina dei Membri e del responsabile di ciascuna Commissione, determinando per ciascuna le specifiche competenze, il regolamento interno e i poteri;
d) L’ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
e) La nomina di Soci sostenitori;
f) L’approvazione di regolamenti/codici/norme che disciplinano l'attività dell'Associazione;
g) La nomina di rappresentanti dell'Associazione ai congressi e alle manifestazioni e attività internazionali;
h) La predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;
i) L’esclusione dei Soci;j) La delibera sul trasferimento della sede amministrativa dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare, a mezzo del Presidente, uno o più Soci alla realizzazione di atti o categorie di atti attribuiti al medesimo Consiglio e non può delegare tale facoltà ad estranei all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione da spedire a tutti i componenti del Consiglio Direttivo è fatta mediante comunicazione contenente gli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, almeno tre giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi Membri (Consiglio Direttivo totalitario).
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente qualora eletto e in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
La presenza al Consiglio Direttivo è accettabile anche in modalità telematica, dando la possibilità che uno o più dei suoi membri partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato per la convocazione. La partecipazione a distanza al Consiglio Direttivo presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
a) visione degli atti della riunione;
b) intervento nella discussione;
c) scambio di documenti;
d) votazione;e) approvazione del verbale.
Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza. I membri del Consiglio Direttivo che intendono partecipare a una riunione in modalità telematica devono comunicarlo in tempo utile agli altri membri del Consiglio Direttivo, accordandosi sulla scelta dello strumento telematico da adottare per consentire la comunicazione in tempo reale a due vie.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Chi dovesse trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interessi, è chiamato a uscire dalla stanza (anche virtuale) in cui si sta svolgendo la riunione, astenendosi dalla discussione e dal successivo voto.
All’inizio di ogni riunione del Consiglio Direttivo si procede alla nomina con votazione per alzata di mano di un Vice-Segretario temporaneo, per il caso in cui il Segretario dovesse trovarsi in situazione, di potenziale conflitto di interessi, dovendo egli astenersi dalla discussione e dal successivo voto, attraverso l’uscita dalla stanza (anche virtuale) in cui si tiene la riunione.
Articolo 11
Il Presidente
1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente per particolari atti può conferire esclusivamente ai Soci dell’Associazione procure speciali od ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente ha l'uso della firma sociale.
2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo dell'Associazione ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4) Il Presidente dura in carica per un massimo di cinque anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi completi. Può tornare ad essere rieletto dopo un periodo di cinque anni corrispondente a un intero mandato.
5) In caso di dimissioni o impedimento grave giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere il Presidente, che dura in carica sino alla successiva Assemblea.
6) Non può adottare atti straordinari e urgenti, ove fosse in condizioni di conflitto di interessi.
Articolo 12
Il Vice Presidente
1) Qualora eletto, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi, prova dell'impedimento del Presidente.
Articolo 13
Le Commissioni dell'Associazione
1) Per lo svolgimento della sua attività istituzionale il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni determinando gli scopi e la durata.
2) Le Commissioni sono composte, a scelta del Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da due a sei Membri. I Membri del Consiglio Direttivo, con esclusione del Segretario e del Tesoriere, possono far parte delle Commissioni. Tra i membri della Commissione il Consiglio Direttivo nomina un responsabile che mantiene i contatti con il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha facoltà di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.
3) Tutte le decisioni operative delle Commissioni devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo. Dopo l’approvazione, la firma del Presidente le rende operanti e vincolanti nei confronti dei Soci.
4) Fermo quanto sopra determinato al fine di incentivare la formazione professionale dei Soci ordinari beneficiati, deve essere nominata sempre senza discontinuità, la Commissione Professionisti. Per l'assolvimento dei suoi compiti essa può uniformarsi ai parametri internazionali delle organizzazioni internazionali alle quali è affiliata l'Associazione e tenere in considerazione i parametri di altre organizzazioni.
5) La Commissione Professionisti ha i seguenti compiti:
a) Aggiornare il Registro Professionale;
b) Nominare e convocare la Commissione d'esame;
c) Verificare gli aggiornamenti professionali acquisiti annualmente dai Professionisti;
d) Aggiornare l'elenco degli Enti di formazione in Kinesiologia riconosciuti e affiliati all’Associazione;
e) Aggiornare gli iter professionali;
f) Stabilire il Codice Etico e Deontologico;
g) Stabilire gli standard per il riconoscimento degli Enti di formazione professionale in Kinesiologia;
h) Stabilire gli standard per l'approvazione dei seminari professionali di Kinesiologia e mantenere un elenco aggiornato degli stessi;
i) Verificare gli standard qualitativi dei Docenti e degli Enti di formazione dove vengono insegnati i corsi professionali;
j) Verificare, in caso di necessità, il rispetto delle normative associative da parte dei Professionisti;
k) Operare per l'applicazione dei fini statutari che riguardano l'attività dei Professionisti;
l) Comunicare al Consiglio Direttivo i Soci ordinari beneficiati avanzati che hanno raggiunto il titolo per il passaggio a Soci ordinari;
m) Definire e verificare il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per ottenere e mantenere l’attestato di cui alla legge 4/2013;n) Organizzare i corsi di aggiornamento professionale degli associati.
6) La Commissione è composta da Soci ordinari e almeno il 70% devono avere il titolo professionale di Kinesiologo.
Articolo 14
Il Segretario
1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2) Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti all'Associazione.
3) All’inizio di ogni riunione del Consiglio Direttivo si procede alla nomina con votazione per alzata di mano di un Vice-Segretario temporaneo, per il caso in cui il Segretario dovesse trovarsi in situazione, anche potenziale di conflitto di interessi, dovendo egli astenersi dalla discussione e dal successivo voto, attraverso l’uscita dalla stanza (anche virtuale) in cui si tiene la riunione.
Articolo 15
Libri dell'Associazione
1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti all'Associazione e il libro delle decisioni operative delle Commissioni, qualora istituite, con la firma del Segretario e del Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Il Tesoriere
1) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 17
Collegio dei Revisori dei Conti
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un Membro effettivo).
2) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate nel presente Statuto per i Membri del Consiglio Direttivo.
3) I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri scritti sui bilanci all'Assemblea dei Soci. Almeno un Membro effettivo del Collegio deve essere scelto tra le persone esperte in materia contabile laureati in discipline economiche, anche estranei.
Articolo 18
Rendiconto consuntivo e preventivo
1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
2) Entro il 30 Aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3) I rendiconto debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4) La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Articolo 19
Avanzi di gestione
1) All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività e degli scopi istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 20
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri nominati dall’Assemblea. Possono essere nominati rappresentanti del Collegio anche membri esterni all’Associazione.
I Membri del Collegio sono eletti dall’Assemblea, durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto alla retribuzione salvo al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della loro funzione. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso del mandato, la sostituzione avviene tramite nomina del Consiglio Direttivo fino alla successiva Assemblea generale. L’Associazione e i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivate da deliberazioni prese legalmente dagli organi competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, pena decadenza dei termini, nei trenta giorni successivi dall’atto che determina la controversia. Al Collegio è demandato il compito di dirimere tutte le controversie tra associati e Consiglio Direttivo. Il suo giudizio è inappellabile e deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla proposizione.
Articolo 21
Scioglimento
1) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22
Clausola compromissoria multistep
1) Allo scopo di deflazionare ogni possibile controversia, nello spirito di correttezza e buona fede fra le parti del presente Statuto, le controversie che dovessero insorgere che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo saranno soggette, in prima battuta, a tentativo bonario inter partes, con incontro da convocarsi a mezzo pec, quindi in seconda battuta, a tentativo di Mediazione, volto alla conciliazione, presso organismo di Mediazione competente per territorio. Pertanto, ai sensi del D.Lgs 28/2010, artt. 2 e 5, comma 5, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, e concernenti la qualifica di associato e i diritti e obblighi di cui al presente Statuto saranno quindi sottoposte al tentativo di conciliazione presso Organismo di mediazione, iscritto presso il Ministero della Giustizia nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione - in base al regolamento di mediazione vigente. Solo in caso di infruttuosi tentativi di conciliazione inter partes e di successiva mediazione civile e commerciale, le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione e i suoi organi, nonché in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre Membri. Due Arbitri saranno eletti dalle parti in contesa, il terzo d'accordo fra i primi due, o in mancanza, il terzo Arbitro sarà scelto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Il giudizio sarà vincolante per le parti e sarà pronunciato con esonero di qualsiasi formalità procedurale e sarà secondo equità.
Articolo 23
Legge applicabile
1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e a tutte le norme vigenti in materia specifica ancorché non espressamente citate.
2) Si specifica che per qualsiasi contenuto del presente Statuto che produca effetti di incompatibilità e conflitto di interessi si farà ovviamente riferimento alle specifiche norme vigenti ancorché non espressamente citate.