Le origini della kinesiologia - www.aksi.it

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SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO

Breve Nota a sentenza n. 1507/15 del Tribunale di Treviso.
Assolto il Kinesiologo dall’accusa di esercizio abusivo della professione medica e fisioterapista.
 
A cura di Federico Fuscà*
 
 
Una signora si rivolge ad uno studio olistico per un mal di schiena. Il kinesiologo, con l’ausilio di un magnete e dei tipici test muscolari, effettuati con la pressione delle proprie mani, si adopera per alleviare la situazione di sofferenza. Consiglia degli integratori alimentari; poi, suggerisce alla avventrice di chiedere al proprio medico curante di sottoporla ad alcuni test clinici.
 
La dottoressa del SSN, per tutta risposta, sporge denuncia penale per abusivo esercizio della professione medica.
 
L’Art. 348 c.p. (Esercizio  abusivo  di  una  professione) testualmente recita: «Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è  richiesta  una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da  sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
 
 La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e, nel caso in cui  il  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  eserciti regolarmente una  professione  o  attività,  la  trasmissione  della sentenza medesima al competente  Ordine,  albo  o  registro  ai  fini dell'applicazione  dell'interdizione  da  uno  a   tre   anni   dalla professione o attività regolarmente esercitata.
 
 Si applica la pena della reclusione da uno a cinque  anni  e  della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti  del  professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo  comma ovvero ha diretto l’attività delle persone  che  sono  concorse  nel reato medesimo».
 
Il Tribunale di Treviso, espletata l’istruttoria, anche con l’intervento di un importante membro AKSI, assolve il kinesiologo con formula piena: perché il fatto non sussiste.
 
Il foglietto, privo di timbro e firma del kinesiologo, su cui erano stati enumerati i test clinici, che il medico avrebbe potuto eventualmente prescrivere, non rappresenta una prescrizione in senso tecnico. Inoltre, la suggerita assunzione di integratori alimentari, unitamente ai test muscolari, non integra l’esercizio della professione medica.
 
Con troppa leggerezza il medico del servizio sanitario nazionale ha denunciato il kinesiologo. Infatti, a chiosa della vicenda, possiamo assumere come precipitato della sentenza in commento che l’uso di integratori alimentari non equivale infatti alla prescrizione di farmaci; suggerire dei test clinici differisce dal prescriverli (cosa che spetta in ultima istanza al medico abilitato); le manipolazioni, effettuate senza aghi e bisturi, ma con la pressione delle dita, non invade il campo dell’arte medica.  
 
 
 * avvocato del Foro di Velletri, cassazionista, membro CD della Fondazione della Avvocatura Veliterna, Direttore della Rivista Quaderni Forensi Veliterni
 
 

 
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